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Amministrazione Pubblica
Le spese per incarichi di collaborazione e Dirigenza extra dotazione organica. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 28/2/2011, n. 111, ritiene applicabile alle spese sostenute dagli enti locali ai fini del funzionamento degli uffici stampa la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 7, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, ai sensi del quale al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.La violazione di tale precetto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.Di conseguenza, gli enti per garantire il funzionamento dell'attività degli uffici stampa debbono compiere una scelta: o applicare alle spese connesse agli incarichi di collaborazione degli addetti e dei portavoce il taglio lineare dell'80% della spesa rispetto al 2009; oppure, mantenere invariato il costo, da computare comunque nel complesso delle spese per incarichi e consulenze e, di conseguenza, ridurre tutte le altre spese di questo tipo, così da rispettare il tetto imposto dalla manovra economica estiva del 2010.Secondo la sezione Lombardia, al contrario non sono da tagliare le spese finalizzate alla produzione, stampa e distribuzione del giornalino comunale, finalizzate a far conoscere le modalità di erogazione dei servizi pubblici ai cittadini.Dunque, se le spese per addetto stampa e portavoce non fanno parte del complesso di spese da tagliare ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della legge 122/2010, è inevitabile considerare ad esse necessario estendere quanto stabilisce il comma 7, norma che in termini generali ed omnicomprensivi impone il contenimento delle spese per incarichi di collaborazione esterni.La sezione mostra di considerare gli "incarichi" di cui si occupa l'articolo 6, comma 7, in un'accezione molto ampia. La norma, letteralmente, parla di incarichi di "studio" e di "consulenza". Propriamente, né le funzioni del portavoce, né quelle dell'addetto stampa, specificamente indicate dagli articoli 7 e 9 della legge 150/2000, sono finalizzate ad attività di studio o consulenza. Tali soggetti pongono in essere vere e proprie funzioni operative, riferite alla comunicazione, rientranti, dunque, in una vera e propria collaborazione, ammessa espressamente dalla citata legge 150/2000, come forma di connessione con l'ente pubblico. Ciò dimostra, dunque, che l'articolo 6, comma 7, della legge 122/2010 deve considerarsi riferito alla spesa riguardante qualsiasi tipo di incarico esterno, non potendosi circoscriverla alle sole attività di studio e consulenze.Per quanto riguarda le funzioni degli uffici stampa o dei portavoce, per non incorrere nel taglio le amministrazioni dovrebbero affidarsi a dipendenti di ruolo. Ma, la legge 150/2000 consente espressamente di avvalersi di collaborazioni esterne nella consapevolezza della carenza di specifiche professionalità interne agli enti.Per i comuni di piccole dimensioni, propensi a utilizzare in maniera molto estesa il sistema delle collaborazioni, un sistema per non rinunciare del tutto alle funzioni di comunicazione, pesantemente tagliate, è quello di convenzionarsi, per realizzare uffici stampa condivisi con altri enti.Dirigenza fiduciaria out per le amministrazioni locali. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere attribuiti solo entro l'8% della dotazione organica dirigenziale, mentre resta ancora applicabile il comma 2 dell'articolo 110 del dlgs 267/2000. Sono queste le conclusioni tratte dalla Corte dei conti, sezioni riunite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14.Dirigenza a contratto all'interno della dotazione organica. Le prime due deliberazioni delle sezioni riunite pongono, di fatto, fine all'applicabilità dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale era possibile coprire il 100% dei posti della dotazione organica dirigenziale con dirigenti "esterni".Con un ragionamento per la verità un po' contraddittorio, le sezioni riunite sostengono, da un lato, che l'articolo 110, comma 1, non sarebbe stato abolito dall'articolo 19, commi 6 e 6-ter, del dlgs 165/2001, che ha previsto espressamente l'estensione anche agli enti locali della disciplina connessa alla dirigenza a contratto. Tuttavia, affermano che l'articolo 19, commi 6 e 6-ter, del dlgs 165/2001 è comunque direttamente applicabile anche alle amministrazioni locali, poiché sono appunto direttamente operative per tutte le amministrazioni le norme del dlgs 150/2009 (comprese quelle di novellazione della disciplina relativa alla dirigenza a contratto) che contengono principi di carattere generale. E, spiegano le sezioni riunite, l'articolo 19, commi 6 e 6-ter, del dlgs 165/2001, come novellato dalla riforma Brunetta, contiene appunto principi generali. C'è da osservare, comunque, che l'effetto, comunque, resta quello della disapplicazione dell'articolo 110, comma 1, del Tuel, il che significa la sua abrogazione implicita.La diretta applicabilità agli enti locali dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, notano le sezioni riunite, è confermata da quanto ha indicato la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 324/2010, la quale, eliminando ogni residua incertezza, ha confermato l'applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell'ordinamento delle regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento.In particolare, l'estensione agli enti locali delle previsioni dell'articolo 19, comma 6, meno favorevoli al proliferare della dirigenza a contratto, appare coerente con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale (a partire dalle sentenze 103 e 104 del 2007). Essa ha garantito la corretta attuazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, appannaggio degli organi di governo, e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), manifestando un orientamento restrittivo nei riguardi della "dirigenza fiduciaria". Pertanto, la percentuale di dirigenti esterni utilizzabili dagli enti locali è solo quella dell'8% della dotazione dirigenziale, considerando che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia.Dirigenza extra dotazione organica. Secondo le sezioni riunite, invece, sopravviverebbe la possibilità di assegnare incarichi dirigenziali extra dotazione organica, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del dlgs 165/2001.Infatti, spiega il parere 14/2011, la disciplina di tale secondo comma dell'articolo 110 appare diversa: essa risulta volta a sopperire a "esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l'opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell'ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane".L'articolo 110, comma 2, dunque, sarebbe un peculiare strumento di valorizzazione dell'autonomia organizzativa degli enti locali, in grado di calibrare in modo flessibile la struttura organizzativa, il che appare particolarmente utile per gli enti di minori dimensioni. Le sezioni riunite, ancora, sottolineano che l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 non si può sovrapporre alla differente disciplina dell'articolo 110, comma 2, che contiene, per altro, già in sé un sistema di contenimento dei dirigenti extra dotazione. Le due norme, pertanto, non sarebbero incompatibili tra loro. Queste considerazioni sull'articolo 110, comma 2, non appaiono persuasive. Se, infatti, si riconosce che esista un limite alla dirigenza fiduciaria e che esso sia ricavabile in una data percentuale della dotazione, si dovrebbe coerentemente concludere che quella percentuale è la soglia di accettabilità di dirigenti non di ruolo. È contraddittorio affermare che la dirigenza a contratto vada contenuta nell'8% della dotazione organica, per poi permettere l'accrescimento di tale percentuale, sia pure indirettamente, ritenendo ancora ammissibile l'applicazione dell'articolo 110, comma 2. Il quale, a ben vedere, appare ancor meno compatibile con l'articolo 19, comma 6, perché da esso discende il principio generale dell'utilizzabilità di dirigenza a contratto solo entro e non al di fuori della dotazione organica.Tuttavia, anche se di debole tenuta, l'argomentazione della delibera 14/2011 può essere utile per rendere elastica la percentuale dell'8%, impraticabile per enti con meno di 7 dirigenti in dotazione organica.Fonte: Italia Oggi del 11/03/2011
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